Ufficio del Giudice di Pace di Carrara – Sez. Civile

Avv.ti Nicola Giusteschi Conti e Alberto Russo nel procedimento per opposizione alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale del Comune di Carrara

Alla luce delle risultanze istruttorie questa difesa non può che insistere per l’accoglimento del ricorso, giacché gli assunti del signor … sono stati tutti confermati.

Perché se è vero che le testimonianze dei due testi sono state in parte divergenti, e le divergenze hanno riguardato proprio alcuni punti salienti della vicenda, non si può nascondere che i testi non hanno avuto la stessa attendibilità.

Il signor …, teste di parte resistente, infatti, ha sì fornito una ricostruzione con un’apparente sua coerenza interna, pur dimenticando alcuni elementi salienti e caratterizzanti dell’accaduto, come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, ma ha continuato per tutta la sua deposizione a rivolgersi al tenente … come per chiedere conferma, tanto che lo scrivente ha dovuto richiamarlo, proprio dicendogli che non doveva chiederlo a lui, ma sapere ciò che stava raccontando.

Con questo non si vuole affatto insinuare che il teste sia (stato) in qualche modo subornato, o che egli abbia dichiarato il falso, ma che egli, forse, non avendo, forse, memoria precisa dell’accaduto (anche comprensibilmente, dato il tempo trascorso e dal momento che avrà fatto assistenza a più di una gara) abbia cercato di recuperare in qualche modo la memoria dell’accaduto e poi, quando si è fatto convinto di averla ritrovata, l’ha sinceramente, quindi in perfetta buona fede, raccontata, ma, appunto, come detto, con diverse inesattezze se non proprio incongruenze e cercando conferma ai suoi ricordi dove non avrebbe dovuto cercarla.

Ciò premesso, se è naturale e fisiologico che nei ricordi vi siano alcune lacune, se queste si pongono a loro volta in modo incoerente con la ricostruzione all’interno della quale si collocano, assumono particolare rilevanza ai fini della valutazione dell’attendibilità degli stessi ricordi nel loro complesso.

Siccome è lui stesso che limita l’orizzonte degli eventi in un minuto1, la sua ricostruzione perde coerenza, non ha la linearità dei ricordi genuini, magari tutti sfocati, oppure tutti molto nitidi, per essersi impressi nella memoria, pare piuttosto il frutto dello sforzo, in buona fede, di colmare i vuoti con ricordi, se non inoculati, quantomeno ricostruiti.

Per questo appare strano che il signor … si ricordi la posizione del ricorrente, a suo dire al centro della carreggiata, ma poi dica che i mezzi coinvolti nel sinistro erano fuori della stessa; che dica di non aver assistito all’impatto, però ne descriva la dinamica e non abbia dubbi che questo sia avvenuto al centro della carreggiata; come poi potesse essere il ricorrente al centro di essa e nel contempo la stessa fosse libera non lo spiega; così come non spiega perché la gara avrebbe dovuto essere rallentata, se la carreggiata era libera; strano ancora che non ricordi se l’inizio gara fu preceduto da avvisi sonori, visto che era appunto addetto alla gara e ad essa era diretta la sua attenzione. Sono elementi di per sé soli considerati quasi irrilevanti, che tuttavia stonano, soprattutto se chi ha reso tali dichiarazioni ha cercato tutto il tempo conforto in una delle parti coinvolte nella vertenza, se chi le ha rese ha sostanzialmente confermato la ricostruzione propugnata dalla parte alla quale si stava rivolgendo e comunque, più di ogni altra cosa, non coincidono con i ricordi riportati dagli altri testimoni.

Perché il signor …, che ha dichiarato di aver assistito a tutta la scena, ha confermato che il ricorrente stava per infilarsi tra le auto ferme, era quindi molto vicino al margine della carreggiata e non al centro di essa, che la moto lo travolse da dietro a forte velocità e che intorno a loro vi erano stati fino a qualche attimo prima altri ciclisti intenti anch’essi a scaldarsi.

Dunque la ricostruzione fornita dal ricorrente è stata integralmente confermata e lo è stata dall’unico teste che ha assistito alla vicenda nel suo complesso e che ad essa ha rivolto particolare attenzione, proprio perché vedeva coinvolto un conoscente, mentre le parole del teste Menconi per i motivi suesposti, non hanno potuto confutarla.

Egli quindi, al sopraggiungere della partenza che precedeva la sua, aveva liberato la carreggiata, ma mentre si stava per infilare tra le auto, quando quindi era già al margine estremo della strada, fu travolto dal signor …, che sopraggiungeva a forte velocità.

Siccome è stato provato che l’impatto è avvenuto vicinissimo alle auto in sosta, è provato che il ricorrente aveva liberato la strada all’arrivo dell’auto che indicava l’inizio gara e quindi la sospensione del traffico, perché in caso contrario l’avrebbe travolto quella e non la prima staffetta, ovvero il signor …, che arrivava a forte velocità.
Se non ci fosse stato l’impatto, egli sarebbe stato del tutto fuori del circuito di gara, ma comunque in verità il ricorrente aveva già liberato la carreggiata al momento del passaggio della vettura che indicava l’inizio gara, quindi PRIMA della sospensione del traffico.

Per quanto riguarda le considerazioni in diritto rimangono del tutto valide ed anzi sono corroborate dalle risultanze probatorie quelle versate nel ricorso introduttivo, che per comodità del Giudicante si riportano integralmente di seguito. Il verbale è viziato perché, come è emerso dall’istruttoria, è fondato su una ricostruzione del fatto errata e altresì per un’errata applicazione della norma e pertanto dovrà essere annullato per i seguenti motivi: innanzitutto il signor …, essendo iscritto alla gara, aveva titolo per percorrere il tratto interessato dalla gara (era uno dei partecipanti) con il solo limite, o onere, della liberazione del passaggio per le precedenti partenze, cosa che egli puntualmente e diligentemente aveva fatto; egli infatti, avendo sentito il sopraggiungere della gara, si era già portato al margine della carreggiata e, se non fosse stato colpito e scaraventato al suolo dalla scorta tecnica, sarebbe stato completamente fuori dalla pista prima del sopraggiungere della gara stessa, che, detto per inciso, ma a riprova della marginalità della posizione dell’accaduto
(rispetto alla gara), si è regolarmente svolta senza ritardi, o interruzioni.

Appare di tutta evidenza che la gara avrebbe dovuto essere interrotta a causa dell’occupazione della pista, se il ricorrente ne fosse stato al centro (e quindi costituisse ostacolo) dopo l’incidente. Ma ciò, come detto, non è stato.
Per questi motivi il verbale non doveva essere elevato: il ricorrente, salvo il momento di effettivo passaggio della gara, poteva lecitamente percorrere la pista, in quanto partecipante, e non stava circolando nel momento del divieto che, si rammenta, è limitato al momento di effettivo passaggio della gara e non è assoluto; il percorso infatti non era delimitato da barriere fisiche come transenne, ma controllato dalle forze dell’ordine e dall’organizzazione, che si adoperavano per far sì che al momento del
passaggio nessuno occupasse la pista. Egli, come detto e come si è provato, era già sostanzialmente fermo e a margine della strada.

Ulteriore prova del fatto che questa sia la corretta applicazione dell’ordinanza della quale l’articolo 7 del C.d.S. impone il rispetto è che normalmente i corridori utilizzano il percorso per scaldarsi prima di partire e nessuno ha mai pensato di multarli per questo, perché hanno (avevano) titolo per essere lì e perché la gara in quel momento non stava effettivamente passando; il signor … infatti non era solo, ma come lui (ha
tentato di fare) gli altri ciclisti si sono accostati al sopraggiungere della gara e hanno permesso il suo passaggio.

Ma è soprattutto il tenore stesso del verbale e della richiamata ordinanza che deponea favore del fatto che la sospensione della circolazione fosse limitato al transitoeffettivo della gara, passata la quale, essa (circolazione) sarebbe ripresa sotto la vigilanza delle forze dell’ordine sino al successivo passaggio, quando dice che la sospensioneè annunciata dall’arrivo della vettura con la dicitura “inizio gare”.
Il ricorrente quindi non ha affatto violato la norma, la violazione della quale gli è invece contestata.

Per questi motivi si insiste pertanto perché la Signoria Vostra Illustrissima voglia: annullare il predetto verbale opposto e prendere quei conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere, con vittoria delle spese del giudizio.
(Avv. Nicola Giusteschi Conti)

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