Processo di Pitelli Cronaca

di Nicola Giusteschi Conti

Il processo per il disastro ambientale di Pitelli è proseguito con la celebrazione di ulteriori due udienze, il 23 aprile e il 7 maggio scorsi; la prossima è fissata per il giorno 4 giugno p.v. e nel suo corso saranno ascoltati gli imputati che ne hanno fatto richiesta: 

G C M, già presidente del consiglio di amministrazione della società Sistemi Ambientali S.r.l., 
M T B, dipendente della Regione Liguria, dirigente dell’Ufficio Tutela del Suolo dagli inquinamenti, 
L G, operatore commerciale per l’attività di smaltimento dei rifiuti della Sistemi Ambientali, 
M V, già Assessore alla Tutela Ambientale del Comune della Spezia, 
F B alter-ego di D. nella gestione imprenditoriale di tutte le società collegate (Contenitori Trasporti, DRI Pagliari, Tecnenco Liguria, SO.GE.M.I.T., ILVA Immobiliare, Vallescura Tec, SEG, SIPA), 
G D L, Dirigente dell’Ufficio Istruttoria Tecnica Strumenti Urbanistici Comunali, 
A I C, Funzionario incaricato del Servizio Strumenti Urbanistici della Regione Liguria, 
R M, funzionario del servizio del Servizio Beni Ambientali della Regione Liguria, 
A B, responsabile tecnico della discarica e del forno inceneritore di Pitelli per la Sistemi Ambientali, 
A R, Ufficiale in forza a Maricommi La Spezia, rep. 5 serv. Tecn. Amm/vi capo rep., 
A A, responsabile tecnico della discarica e del forno inceneritore di Pitelli per la Sistemi Ambientali, 
R C, dipendente della Contenitori Trasposrti addetto all’istruzione delle varie pratiche autorizzative e uomo di fiducia di Duvia, nonché tecnico degli impianti di smaltimento e addetto agli accordi commerciali per il forno inceneritore e la discarica della ditta, 
E C, dipendente della Sistemi Ambientali, responsabile tecnico della discarica e del forno (addetto ala manutenzione dello stesso) responsabile della realizzazione e della gestione della discarica di Bosco di Checco. 
Nel corso della prima delle dette udienze, tenuta il giorno 23 aprile u.s., il legale del Comune della Spezia ha depositato l’atto di citazione dei responsabili civili; questi aveva infatti chiesto l’autorizzazione a citare le società che, nel corso degli anni, si erano susseguite nella gestione dei siti e delle strutture oggetto del procedimento e con ordinanza del 20 marzo, ai sensi dell’art. 83 c.p.p., il Giudice gliene aveva appunto ordinato la citazione.
Si sono costituite la Stock Container S.r.l. e l’Ipoter S.r.l., ma non la Sistemi Ambientali S.r.l. 
I legali delle citate società hanno chiesto la loro estromissione richiamando l’art. 86 II comma c.p.p. in relazione agli articoli 651 e 654 c.p.p., in quanto l’intera accusa si sarebbe fondata sui risultati dell’incidente probatorio (rectius degli incidenti probatori) al quale esse non hanno partecipato e quindi su elementi di prova raccolti prima della citazione del responsabile civile, ingenerando un pregiudizio alle loro difese. 
Si è argomentato, inoltre, che sarebbe mancata la legitimatio ad causam poiché la parte civile avrebbe dovuto individuare il legame giuridico che avrebbe unito e dovrebbe unire gli imputati con le società citate quali responsabili civili. 
La difesa del Comune ha controbattuto che la citazione del responsabile civile non può mai avvenire prima della costituzione della parte civile e quindi non sarebbe stato possibile citare i responsabili in sede di incidente probatorio, ove l’Ente rivestiva solo le vesti di interveniente, onde per cui, salvo svuotare di significato, di efficacia e di valore la norma di cui all’art. 83 del c.p.p., nel procedimento odierno la citazione dei responsabili civili doveva essere considerata legittima e tempestiva, oltreché ineludibile. 
Per altro, ha continuato, i risultati dell’incidente probatorio non avrebbero in alcun modo pregiudicato le difese delle società citate afferendo esclusivamente alla materialità delle condotte e non alla loro riconducibilità giuridica ulteriore rispetto agli imputati. 
In altre parole la difesa delle società non avrebbe dovuto vertere su quanto fosse stato compiuto dai vari soggetti, ma esclusivamente sul rapporto che legava costoro alle società e soprattutto se quelle condotte fossero riconducibili ai mandati societari e in favore delle stesse; in alcun modo sarebbe stata, quindi, pregiudicata la loro difesa. 
Il Giudice ha pronunciato, quindi, un’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 86 II comma, ha disposto l’esclusione dal processo dei responsabili civili che appena un mese prima aveva ordinato di citare. 
L’udienza è proseguita con la requisitoria del Pubblico Ministero: la lunga esposizione del Magistrato inquirente ha ripercorso tutta la storia della discarica con dovizia di particolari, facendo continuo riferimento alle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini. 
Per agevolare la comprensione da parte del Giudice dello svolgimento di fatti così complessi e protrattisi per così lungo tempo il Pubblico Ministero si è avvalso di un video realizzato da coloro che hanno svolto l’indagine nel quale si da conto dei risultati della stessa e dell’evoluzione del sito. 

Al termine della requisitoria il Dott. Billet ha concluso insistendo per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati loro ascritti. 

Il giorno 7 maggio si sono celebrati i giudizi abbreviati per gli imputati D G V e M A conclusisi con la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. 
L’unico elemento di qualche interesse è dato dal fatto che erano entrambi imputati per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (319 c.p.) e le associazioni ambientaliste erano regolarmente costituite anche nei loro confronti e hanno avuto parte attiva nel processo. 

Il processo è stato rinviato, come detto, alla data del 4 giugno 2002.